Sanzioni per mancata comunicazione dei dati

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Riferimenti Normativi


Art. 47 – Sanzioni per casi specifici
1. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all’articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell’incarico al momento dell’assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui da diritto l’assunzione della carica, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell’amministrazione o organismo interessato.
2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all’articolo 22, comma 2, dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.


In questa sezione viene reso disponibile lo scadenzario con l’indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini e imprese introdotti dal Comune a partire dal 20.01.2014 (art. 12, c. 1-bis, D.Lgs. n. 33/2013).

Per obbligo amministrativo si intende qualunque adempimento, comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti cui cittadini e imprese sono  tenuti  nei  confronti  della  pubblica amministrazione.

La compilazione di questa sezione avviene secondo le modalità previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2013.

Per gli obblighi attualmente vigenti si rinvia alla sezione HOME PAGE – ARTICOLI IN EVIDENZA – AVVISI


               

Ultima modifica: 6 Luglio 2024, 13:24