L’imposta di soggiorno è stata istituita nel Comune di Porlezza, in base alle disposizioni dell’art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n.23, con decorrenza 31 marzo 2012, dalla delibera del Consiglio Comunale n.40 del 27 dicembre 2011. Il regolamento dell’imposta è stato successivamente integrato e modificato dalla delibera consiliare n.26 del 23 ottobre 2014.
COME FUNZIONA
L’imposta è destinata a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Porlezza, per il turismo, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali nonché i servizi pubblici locali.
CHI DEVE PAGARE
L’imposta è dovuta da ogni soggetto per ogni pernottamento (ovvero a persona per notte) nelle strutture ricettive situate nel territorio del Comune di Porlezza.
Si evidenzia che, dalla stagione 2016, l’imposta si applica:
- a chi pernotta in strutture ricettive dal 1 marzo al 31 ottobre;
- nel caso di periodi consecutivi di soggiorno, l’imposta è applicata fino ad un massimo di 30 giorni consecutivi.
- nel caso di periodi non consecutivi di soggiorno, è facoltà del soggetto passivo dell’imposta, che ritenga di pernottare per un periodo non consecutivo superiore a 30 giorni nell’anno solare, provvedere al pagamento anticipato in un’unica soluzione dell’imposta dovuta per il periodo complessivo di 30 giorni.
ESENZIONI
Sono esenti dal pagamento dell’imposta:
- i minori fino al compimento di anni 14;
- guide turistiche, autisti di pullman, accompagnatori di gruppi che soggiornano per lavoro unitamente ai gruppi stessi;
- lavoratori che soggiornano per ragioni di servizio attestate dal datore di lavoro;
- studenti che soggiornano per ragioni di studio o per periodi di formazione professionale attestati dalle rispettive università, scuole o enti di formazione;
- i soggetti che pernottano presso case per ferie e/o ostelli della gioventù;
- i soggetti che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie anche situate al di fuori del territorio del Comune di Porlezza. L’esenzione è subordinata alla presentazione di apposita certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria con cui si attesta le generalità del malato e/o degente ed il periodo di riferimento della prestazione sanitaria o del ricovero. L’accompagnatore dovrà dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.445/2000 e s.m.i che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all’assistenza sanitaria nei confronti del malato o del degente.
QUANTO SI PAGA
La misura dell’imposta è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia ed alla classificazione delle strutture ricettive e precisamente:
- € 3,00 per persona e per pernottamento per gli alberghi 4 stelle o superiori;
- € 2,00 per persona e per pernottamento per gli alberghi 3 stelle e per le residenze turistiche alberghiere 2 stelle o superiori;
- € 1,50 per persona e per pernottamento per gli alberghi 1 stella, alberghi 2 stelle, case ed appartamenti per vacanze;
- € 1,00 per persona e per pernottamento nei campeggi e nei villaggi turistici per il soggiorno negli allestimenti minimi utilizzabili (a titolo esemplificativo e non esaustivo, bungalow, roulotte ecc) e, quindi, per turisti sprovvisti di tende o altri mezzi propri (roulotte, camper);
- € 0,50 per persona e per pernottamento per tutte le altre strutture.
OBBLIGHI DEI GESTORI DELLE STRUTTURE RICETTIVE
I gestori delle strutture ricettive sono tenuti tra l’altro a:
- informare i propri ospiti dell’applicazione dell’imposta di soggiorno;
- comunicare al Comune:
- il numero dei pernottamenti imponibili;
- il numero dei soggetti esenti ai sensi dell’art.6 e l’eventuale documentazione richiesta;
- l’imposta dovuta;
- eventuali importi non versati da cumulare al mese successivo;
- eventuali informazioni utili ai fini del computo dell’imposta dovuta.
Nel caso in cui il soggetto passivo di imposta rifiuti il pagamento, il gestore della struttura ricettiva è tenuto a fargli sottoscrivere apposito modulo e a trasmetterlo tempestivamente all’Amministrazione Comunale.
Il gestore è comunque tenuto a comunicare al comune i dati relativi ad eventuali soggetti passivi che rifiutino il pagamento del dovuto, anche in mancanza di sottoscrizione del relativo modulo.
SANZIONI
- Per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% dell’importo non versato, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 471/97.
- Per l’omessa, incompleta o infedele dichiarazione, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00
Le somme accertate dall’Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica dell’atto saranno riscosse coattivamente.
Ai fini dell’esercizio dell’attività di controllo l’Amministrazione Comunale può avvalersi di dati, notizie e qualsiasi elemento rilevante relativo ai soggetti passivi ed ai gestore delle strutture ricettive, ove necessario previa richiesta ai competenti uffici pubblici (Agenzia delle entrate, Guardia di Finanza, ecc…).
Link al sito per comunicare on-line l’imposta di soggiorno dovuta ed effettuare il pagamento Comune di Porlezza – imposta di soggiorno